Turismo Sociale
Le proposte nazionali
L’attività
turistica è un attività riservata, in linea generale, solo alle agenzie di
viaggi in possesso di specifiche autorizzazioni.
Tuttavia, l’art. 7 della legge 29
marzo 2001 n. 135 “ Riforma della legislazione nazionale del turismo” ha
previsto che al di fuori delle agenzie possono organizzare attività turistiche
solo le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative,
culturali, religiose o sociali, esclusivamente per i propri aderenti ed
associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità
analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione.
Inoltre, la cosiddetta convenzione
internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (CCV) ratificata
dall’Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23
novembre 1991, n. 392, sancisce l’obbligatorietà della copertura assicurativa
per la responsabilità civile per tutti gli organismi che operano nel turismo.
Ciò significa che quindi i circoli
affiliati ad ANCoS possono organizzare attività di turismo sociale purché i
partecipanti siano soci in possesso della tessera rilasciata dall’ente
nazionale.
Qualche idea da Confartigianato CLUB
(Vedi Demo)