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Turismo Sociale

Le proposte nazionali

 

 

L’attività turistica è un attività riservata, in linea generale, solo alle agenzie di viaggi in possesso di specifiche autorizzazioni.

Tuttavia, l’art. 7 della legge 29 marzo 2001 n. 135 “ Riforma della legislazione nazionale del turismo” ha previsto che al di fuori delle agenzie possono organizzare attività turistiche solo le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione.

Inoltre, la cosiddetta convenzione internazionale di Bruxelles relativa al contratto di viaggio (CCV) ratificata dall’Italia con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, sancisce l’obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile per tutti gli organismi che operano nel turismo.

Ciò significa che quindi i circoli affiliati ad ANCoS possono organizzare attività di turismo sociale purché i partecipanti siano soci in possesso della tessera rilasciata dall’ente nazionale.

 

Qualche idea da Confartigianato CLUB (Vedi Demo)