Controversie genitoriali: inammissibile il ricorso al giudice per questioni di microconflittualità

25 Maggio, 2016
Controversie genitoriali: inammissibile il ricorso al giudice per questioni di microconflittualità

Solo le questioni essenziali che riguardano il minore, come l’istruzione, l’educazione, la salute e la residenza abituale, possono essere devolute al giudice ai sensi dell’art. 709 ter c.c. Per risolvere problemi di "micro-conflittualità" anche l’avvocato dei genitori ha l’onere di scoraggiare, a tutela del primario interesse del minore, litigi strumentali fondati su situazioni prive di rilevanza.

Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23 marzo 2016 emessa ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. ha stabilito due importanti principi:

  1. Il primo è che l’intervento del giudice non può estendersi ad ogni affare riguardante il minore ma deve riguardare solo gli aspetti essenziali della gestione dello stesso.
  2. Il secondo riguarda il ruolo che deve rivestire l’avvocato del padre o della madre nei procedimenti in cui sono coinvolti i minori, assumendo una posizione "comune" a difesa del bambino e non assecondando diverbi fondati su situazioni irrilevanti.