
È diventato legge il cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo, lo "statuto" che contiene numerose disposizioni a tutela di chi lavora in proprio, grazie al via libera definitivo del Senato.
Riguarda i seguenti soggetti, che sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS (cosiddetta Gestione dei parasubordinati):
- Liberi professionisti senza cassa (attività a contenuto artistico o professionale, autonoma, abituale e professionale, senza natura di impresa).
- Venditori a domicilio con contratto di lavoro autonomo.
- Spedizionieri doganali non dipendenti.Beneficiari di assegni di ricerca, borse di studio, etc.
- Amministratori locali.
- Medici con contratto di formazione specialistica.
- Personale del servizio civile nazionale (soggetti avviati dal 2006 al 2008).
- Collaboratori coordinati e continuativi.
- Lavoratori autonomi occasionali.
- Prestatori di lavoro occasionale accessorio.
Tra i soggetti interessati dalla normativa ci possono essere alcune figure che rientrano tradizionalmente nella zona di influenza delle Associazioni dell’artigianato (vedi ad esempio i fotografi professionisti). La finalità principale della legge è quella di offrire a questi soggetti tutele quanto più vicine a quelle previste per i dipendenti, ma essa interviene anche sull’incentivazione della formazione, su agevolazioni fiscali, sulle tutele dal punto di vista lavorativo e nei confronti della committenza.
Limitandoci alle tutele dal punto di vista sociale, il Jobs Act del lavoro autonomo offre la possibilità, attualmente esistente solo per chi esercita attività d’impresa, di ricevere l’indennità di maternità (2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, oppure un mese prima e 4 mesi dopo) anche se non ci si astiene effettivamente dal lavoro. In questo modo, possono ricevere l’assegno anche le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata che fatturano, e non solo le iscritte alle Gestioni artigiani e commercianti.
La durata del congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) è aumentata da 3 a 6 mesi, come per i dipendenti e il congedo può essere fruito entro i primi 3 anni di vita del bambino, non più entro il primo anno.
Per quanto riguarda i periodi di astensione per gravidanza, malattia e infortunio, questi non comportano l’estinzione del contratto col committente, se riferito a prestazioni svolte in via continuativa, ma la sua sospensione: in particolare, la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi possono comportare una sospensione dell’attività professionale per non più di 150 giorni nell’anno solare. La lavoratrice in maternità, inoltre, può essere sostituita da altri colleghi di fiducia, in possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico, previo consenso del committente.
Se l’interruzione dell’attività, dovuta a gravidanza, infortunio o malattia, risulta superiore a 60 giorni, il professionista può beneficiare della sospensione dell’obbligo contributivo e del versamento di eventuali premi assicurativi, per un massimo di 2 anni. Questo non significa, però, che i contributi non devono essere pagati, ma solo che, terminato il periodo di sospensione, il lavoratore può rateizzare il debito.