Investimenti rischiosi: la banca deve informare il cliente anche se si dichiara esperto

29 Novembre, 2016
Investimenti rischiosi: la banca deve informare il cliente anche se si dichiara esperto

L'intermediario finanziario non può sottrarsi agli obblighi di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di comunicazione della inadeguatezza delle singole operazioni; non rileva la dichiarazione del cliente di possedere un'esperienza "alta" su tutti i prodotti finanziari.

Non rileva, infatti, secondo la Corte di Cassazione, la dichiarazione del cliente di possedere un'esperienza "alta" su tutti i prodotti finanziari perché la asserita conoscenza non comporta di per sé l'inserimento del dichiarante tra gli investitori qualificati di cui all'art. 31 comma 2 Reg. n. 11522/98 con esonero dell'intermediario dagli obblighi anzidetti; né vale a fornire alla banca intermediaria un elemento di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni compiute, della quale (informazione di adeguatezza) deve comunque dimostrare positivamente l'adempimento tenuto conto di tutti gli elementi a sua conoscenza, non valendo neppure a giustificare l'esonero da tale adempimento il solo rifiuto dell'investitore a fornire informazioni sulla sua situazione patrimoniale, bensì semmai a indurre la banca ad una valutazione prudenziale, a norma dell'art. 21 T.U.

(fonte Altalex)