
L’Inps in base alla normativa vigente e alle precisazioni del Ministero del Lavoro, ha, con propria circolare, chiarito che i buoni lavoro richiesti entro la data di entrata in vigore del Decreto legge n. 25/2017 (17 marzo 2017) possono essere utilizzati esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 dicembre 2017; pertanto, non sarà consentito ai committenti di inserire nella procedura informatica prestazioni con data inizio o fine successiva al 31 dicembre 2017.
Eventuali prestazioni già inserite erroneamente nella procedura informatica e relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2018 - anche se con data inizio della prestazione antecedente alla stessa data dell’1 gennaio 2018 - verranno cancellate d’ufficio dall’Istituto e il committente non riceverà nessuna comunicazione in merito. Nel caso di prestazioni che abbiano data inizio nel 2017 e data fine nel 2018, verranno cancellate d’ufficio soltanto le prestazioni relative al 2018.