
Il giudice di pace può applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. E' quanto emerge dalla sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 28 febbraio 2017, n. 9713. Secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante si esclude l'applicabilità dell'istituto della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., ai procedimenti che si svolgono dinanzi al giudice di pace, in considerazione del fatto che esiste, nel D.Lgs. n. 274/2000, una norma apposita contenuta nell'art. 34 che è sovrapponibile all'art. 131 bis c.p. (Cass. pen., 4 dicembre 2015, n. 1510; Cass. pen., 14 luglio 2016, n. 45996 e Cass. pen., 20 agosto 2015, n. 38876).
Tale orientamento è disatteso dalla pronuncia sopra richiamata; secondo i giudici, sebbene entrambi gli istituti facciano riferimento, nella rubrica dell'articolo che li contempla, alla particolare tenuità del fatto, essi hanno una struttura e un ambito di applicazione non coincidenti.