
La Cassazione Civile, sez. VI, sentenza 23/02/2016 n° 3545, ha deciso che è il Ministero e non la Regione a dover pagare, in caso di patologia da vaccinazione, l’assegno reversibile per quindici anni, come da tabella B della legge 29 aprile 1976 n. 177, e l’una tantum.
Una tantum, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e la presentazione della domanda, nella misura pari al 30% per cento dell’indennizzo spettante al danneggiato a regime.
La sentenza è una tipica manifestazione della solidarietà sociale: non è lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative.