
Con il messaggio del 15 marzo, l’Inps recepisce l’estensione del diritto al pensionamento anticipato in regime di "opzione donna", introdotto in via sperimentale dalla legge n. 243 del 2004, alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico per effetto degli incrementi della speranza di vita (legge di Bilancio 2017).
La legge del 2004 prevedeva, come è noto, che si possa andare in quiescenza con almeno 35 anni di versamenti contributivi e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni (se dipendente) o 58 (se autonoma), optando per il calcolo interamente contributivo dell’assegno mensile.
Secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità dello scorso anno, per andare in pensione con "opzione donna" bisognava aver raggiunto entro il 31 dicembre 2015 l’anzianità contributiva di almeno 35 anni (per la gestione dei dipendenti pubblici 34 anni, 11 mesi e 16 giorni), ma un’età anagrafica aumentata di 3 mesi, vale a dire pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome per effetto dell’adeguamento del requisito alla speranza di vita, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
La legge di Bilancio 2017 ha esteso questa facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita. L’Inps precisa che per quanto riguarda la decorrenza resta il regime delle cosiddette finestre mobili, vale a dire 12 mesi di attesa per le dipendenti e 18 per le autonome, prima di incassare l’assegno.
A titolo esemplificativo, l’Istituto fornisce un esempio: una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 abbia compiuto 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed è in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.
Le lavoratrici interessate possono presentare in qualsiasi momento, anche successivo all’apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l’obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.
Per ulteriori informazioni e per l’espletamento delle eventuali pratiche, le interessare potranno rivolgersi agli Uffici del Patronato Inapa della Confartigianato.