Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e malati di Alzheimer

11 Luglio, 2017
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e malati di Alzheimer

Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) non possono pretendere il pagamento delle rette di ricovero dal degente affetto da Alzheimer (o dai parenti di quest’ultimo). Tale onere economico grava, infatti, per intero sul Servizio Sanitario Nazionale.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Monza con la sentenza n. 617 dell’1 marzo 2017, emessa in esito ad un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dal figlio di una signora malata, per l’appunto, di Alzheimer. Quest’ultimo si era visto notificare un provvedimento monitorio, da parte della struttura ove era ricoverata la madre, in forza di una promessa unilaterale di pagamento precedentemente sottoscritta. Il decreto ingiuntivo era stato, quindi, opposto adducendo l’insussistenza di obblighi in capo al malato.

Il caso in esame costituisce, anzitutto, l’occasione per tracciare un quadro della normativa vigente. La riforma sanitaria di cui alla legge n. 833 del 1978 aveva introdotto un principio cardine del nostro ordinamento: il diritto all’erogazione gratuita delle prestazioni di carattere sanitario.

L’art. 30 della legge n. 730 del 1983 aveva, di seguito, esteso la portata di tale principio, stabilendo, per la prima volta, che gravassero sul Servizio Sanitario Nazionale anche le “attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali”. Nella materia erano, successivamente, intervenuti il D.Lgs n. 502 del 1992 e il D.P.C.M. del 14.02.2001. Con tali provvedimenti il legislatore aveva cercato di fare ulteriormente chiarezza distinguendo tra:

  • "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale", ovverosia attività assistenziali finalizzate alla tutela della salute attraverso la prevenzione o il contenimento degli esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, da porsi a carico delle aziende sanitarie;
  • "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria", ovverosia attività volte a supportare le persone con problemi di disabilità o emarginazione condizionanti lo stato di salute, attraverso ad esempio interventi di ospitalità alberghiera in strutture residenziali, da porsi a carico dei comuni;
  • "prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria" caratterizzate da una particolare rilevanza, ed intensità, della componente terapeutica, da porsi anch’esse a carico delle aziende sanitarie.

Sulla scorta della normativa sopra richiamata, secondo la pronuncia in commento, al fine di stabilire se la retta della RSA gravi sul Servizio Sanitario Nazionale (o sul degente), occorre valutare se quest’ultimo necessiti di una attività di mera assistenza e sorveglianza o se, al contrario, necessiti di costanti interventi sanitari e terapeutici (a livello medico, infermieristico, riabilitativo..).
Anche la Corte di Cassazione si è, del resto, già più volte espressa in senso conforme al dato normativo, riconoscendo che la preminenza delle prestazioni sanitarie (rispetto a quelle socio assistenziali) fa sì che ogni onere economico gravi in capo al Servizio Sanitario Nazionale (ex multis: Cass. Civ., n. 22776 del 2016).
Partendo da tali premesse, il Tribunale di Monza ha stabilito che, nel caso di specie, essendo la degente affetta da morbo di Alzheimer, oltre che da altre gravi patologie, e non avendo quest’ultima alcuna autonomia, le prestazioni offerte dalla RSA avevano necessariamente carattere prevalentemente sanitario (e non carattere esclusivamente assistenziale).

La relativa obbligazione di pagamento doveva, quindi, gravare (non sul figlio della malata, bensì) sul Servizio Sanitario.
Né poteva assumere rilievo il fatto che l’opponente, all’atto del ricovero della madre, avesse sottoscritto un impegno di pagamento delle rette. Secondo la pronuncia in esame un tale negozio è, infatti, nullo per mancanza di causa, stante "la evidente irrealizzabilità dell’assunzione di obbligazione altrui che risulti insussistente".
Di qui la revoca del decreto ingiuntivo che era stato chiesto, ed ottenuto, dalla RSA e la condanna di quest’ultima alla restituzione, in favore dell’opponente, della somma precedentemente versata alla struttura, in quanto indebitamente corrisposta.

(Fonte Altalex, 31 maggio 2017. Nota di Lara Bargna)