
L’INAPA informa che la Direzione Generale dell’INPS, con messaggio n. 4860 del 1° dicembre 2016 ha comunicato di aver provveduto a ricostituire a livello centrale tutte le pensioni per le quali, alla data del 31 marzo 2016, risultano rientrate le dichiarazioni reddituali relative all’anno 2014.
La verifica reddituale è stata effettuata, come è noto, in applicazione della disciplina introdotta dall’articolo 13 della legge n. 122/2010. Pertanto, il reddito dell’anno 2014 è stato utilizzato per la verifica delle prestazioni collegate al reddito erogate in fase di prima concessione nello stesso anno e in fase di conferma nell’anno 2015. Per quanto riguarda, invece, l’incumulabilità con i redditi da lavoro, il reddito 2014 incide per le prestazioni corrisposte nello stesso anno.
Il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 30 novembre 2016 quindi la rata di pensione aggiornata è stata posta in pagamento a partire dal mese di dicembre 2016. Nel caso in cui i redditi trasmessi abbiano prodotto conguagli a credito di importo fino a 500,00 euro e in assenza di precedenti debiti, le differenze sono state poste in pagamento lo stesso 1° dicembre.
Nel caso di conguagli a debito non verranno recuperati se il debito è di importo fino 12,00 euro, mentre se l’importo è superiore saranno avviati i piani di recupero centrale dalla rata di pensione di marzo 2017 per consentire agli interessati, una volta ricevuto il modello TE08IND, di contattare la Sede per l’eventuale rettifica di dichiarazioni reddituali errate. Le posizioni non elaborate a livello centrale saranno ricostituite dalle Sedi non appena saranno disponibili le procedure di liquidazione.
Ai soggetti per i quali non risulta rientrata la dichiarazione reddituale per l’anno 2014 verrà inviata un’apposita comunicazione per ricordare l’obbligo di dichiarazione entro i termini previsti dall’Istituto per non incorrere nella revoca definitiva della prestazione collegata al reddito.