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Una signora in viaggio verso New York, per un disservizio della Compagnia aerea, si è vista restituire il bagaglio – danneggiato e privo di alcuni oggetti – in ritardo ed ha citato la  Compagnia per chiedere il risarcimento del danno subito per “vacanza rovinata”.

Il Giudice di Pace di Capri, con sentenza del 16 settembre 2014, richiamando la giurisprudenza prevalente di legittimità, ha ricordato che per l’eventuale configurazione del danno da vacanza rovinata occorre non solo un’ingiustizia costituzionalmente qualificata, ma anche che il diritto leso sia inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio.

Il Giudice ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, escludendo quello non patrimoniale. Infatti – come si legge nella sentenza – “nella fattispecie in esame tale danno, palesemente lieve, si inquadra nelle normali traversie quotidiane cui un individuo adulto si imbatte nel corso della propria vita sociale, costituite da non particolare gravità e conseguenze, di modo che esse possono senza strascichi e pregiudizi essere normalmente superate”.

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Se il bagaglio viene restituito in ritardo c’è solo il danno patrimoniale non quello per la vacanza rovinata
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