La gravidanza: un percorso lungo nove mesi

La gravidanza costituisce un periodo "unico" della vita della donna, da vivere con gioia e serenità. Nella maggioranza dei casi la gravidanza ha un decorso normale, senza particolari problemi, e solo in una piccola percentuale si possono verificare delle patologie. La individuazione di queste patologie si fa nel corso delle visite ostetriche (sono consigliabili controlli mensili). In caso di gravidanza fisiologica: se la tua gravidanza non presenta particolari problemi, ecco qualche consiglio per viverla serenamente.

Movimento: una moderata attività fisica è consigliabile durante tutti i nove mesi, naturalmente senza strafare. Passeggiate, nuotate, ginnastica dolce sono le più indicate, mentre è bene evitare la bicicletta e gli sport a rischio di traumi. L’auto va usata solo quando indispensabile e sempre con l’uso della cintura di sicurezza.

Alimentazione: curare l’alimentazione è utile alle mamme e al piccolo in arrivo, adottare una dieta variata che contenga l’aumento di peso entro i 9-12 kg, ricordando che i gusti possono cambiare. In caso di vomito e nausee fare più spuntini durante la giornata, evitare pasti abbondanti, e preferire cibi "asciutti". Non consumare carne o pesce crudi (insaccati, ostriche, ecc.), pulire accuratamente le verdure e sbucciare la frutta, lavandole prima con acqua e bicarbonato di sodio. Evita anche le verdure crude se fuori casa, non puoi sapere come sono state lavate. Moderare l’uso del sale.

Farmaci: non usare medicinali senza consultare il medico. In caso di febbre o mal di testa, mal di denti, ecc., usare preferibilmente come antipiretico e antidolorifico paracetamolo, a dosaggio normale.

Vita sessuale: se la gravidanza si svolge regolarmente, segui i tuoi desideri con il partner; in quanto non ci sono problemi particolari, anzi, godetevi la dolcezza del momento stabilendo un’intimità ancora più profonda. Il periodo della gestazione propone una ricca esperienza nella vita affettiva e sessuale della coppia. La storia personale ed individuale farà da sfondo, non si possono pertanto fissare delle regole precise, comunque fare l’amore non fa male. Dopo il parto può esserci un periodo di assenza di desiderio, dovuto sia al trauma del parto che al nuovo ruolo della donna, che, diventando mamma viene totalmente assorbita da questo compito. Ci vuole un pò di tempo per adattarsi ai cambiamenti, ma cerca di vivere questo momento non trascurando la vita affettiva e nutrendola comunque di coccole, baci, carezze, gesti premurosi e condividendo le intense emozioni con il partner. Mantenendo vivo l’interesse e il dialogo nella coppia, anche questa "fase di stanca", col tempo, viene superata assestandosi su nuovi equilibri che, inevitabilmente, si vengono a creare con la nascita dei figli. Durante l’allattamento, in caso di rapporti non protetti, anche se non sono ricomparse le mestruazioni, si può rimanere incinta. Il metodo contraccettivo di scelta è il "profilattico/condom".

Abitudine: non fumare, nuoce anche al tuo bambino! Non bere alcolici ed evita di bere molti caffè (uno al giorno è concesso, nausee permettendo). Non stare troppe ore sotto il sole ed evita gli stress e le preoccupazioni inutili. Indossa indumenti comodi, in fibre naturali, usa prodotti delicati per l’igiene intima e cerca di non andare nei bagni pubblici. Abituati invece a prenderti cura del corpo e coltiva il tuo spirito, rilassandoti e ricreandoti piacevolmente. Partecipa al corso di accompagnamento alla nascita presso la struttura consultoriale. Avrai le informazioni che desideri e avrai modo di incontrare le altre donne come te.

Allattamento: l’allattamento materno richiede che la mamma, per tutto il periodo, sia riposata, rilassata e si alimenti adeguatamente. Dopo il parto il bimbo va attaccato al seno il più presto possibile. Per mantenere un’efficace produzione di latte è consigliabile non dare altri liquidi al bambino, se non ritenuto necessario dal Pediatra. Prima di allattare la mamma deve mettersi comoda, seduta o sdraiata, pancia a pancia col bambino, in modo che mangi senza dover girare la testa. Farlo attaccare bene è indispensabile perché non si formino le ragadi (il piccolo deve aprire bene la bocca e prendere il capezzolo e parte dell’areola). Si consiglia l’allattamento a richiesta, cioè il bimbo va attaccato ogni volta che vuole, con una pausa di almeno due ore tra una poppata e l’altra per lasciare un ritmo tollerabile alla mamma.

La frequenza e la durata delle poppate è variabile, non bisogna seguire schemi rigidi. Il bimbo quando è sazio si "stacca" da solo.

L’allattamento è valido se:

  • il bimbo in 2-3 settimane dalla nascita recupera il calo fisiologico di peso;
  • nei primi tre mesi, la crescita settimanale è di almeno 125 gr;
  • c’è una sufficiente emissione d’urina (cambio di almeno 6 pannolini al giorno).

Se il seno diventa duro e dolente, il latte esce a fatica, c’è un probabile ingorgo mammario, per cui si consiglia di:

  • aumentare la frequenza delle poppate;
  • fare impacchi caldo-umidi e spremere un pò di latte prima delle poppate;
  • svuotare il seno con il tiralatte.

Si ricorda che alcune gocce di latte spremuto e passato sui capezzoli svolgono un’azione preventiva sulle ragadi (azione disinfettante e cicatrizzante del latte), inoltre è bene mantenere il seno asciutto, anche esponendolo all’aria, e non usare le coppette assorbilatte, o cambiarle appena si bagnano. Se hai necessità di allontanarti dal tuo bambino o vuoi riprendere l’attività lavorativa puoi conservare il latte che hai in più utilizzando un tiralatte dopo aver effettuato la normale poppata e raccogliendolo in un contenitore di vetro o in un sacchetto di plastica per alimenti e conservarlo secondo le seguenti modalità:

Conservazione del latte materno: a temperatura ambiente (15-25°C) si conserva per 8 ore; in frigo, 4°C, si conserva 72 ore; in freezer si conserva 3 mesi; in congelatore si conserva per un anno. Quando il latte viene utilizzato si effettua il passaggio inverso: congelatore, freezer, frigo.

Disturbi del dopo-parto

Possono presentarsi o permanere dei disturbi come l’incontinenza urinaria da sforzo, cioè la perdita involontaria di urine in seguito a piccoli sforzi (come un colpo di tosse, salire le scale, ecc.); un prolasso uterino, cioè un abbassamento dell’utero; difficoltà ad evacuare (stipsi) e le emorroidi, interne od esterne. Per ovviare a questi problemi occorre rinforzare il pavimento pelvico attraverso adeguati esercizi, e modificare alcuni atteggiamenti ed attività: non utilizzare fasce o pancere se non indicati (come nei primi tempi dopo un cesareo); non sollevare pesi (se proprio inevitabile, farlo piegando le ginocchia e sollevarsi contraendo la muscolatura del pavimento pelvico, come per trattenere la pipì); non lavare per lungo tempo il pavimento. Per le emorroidi usare cuscini o ciambelle per sedersi, non stare ferme in piedi a lungo, mantenere l’intestino regolare con una dieta ricca di verdure o, se non è sufficiente, utilizzare dei blandi lassativi. Se il fastidio è notevole consultate il vostro Medico. I liquidi vanno assunti a sufficienza (bevete molto!).

Esercizi per rinforzare il pavimento pelvico

  1. Stop-pipì: innanzitutto è necessario capire quali muscoli si devono usare per rinforzare il pavimento pelvico. Il metodo più semplice è lo stop-pipì: durante la minzione tentate di interrompere il flusso di urina, prestando molta attenzione ai muscoli che contraete. Sono quegli stessi muscoli che dovrete utilizzare negli esercizi di Kegel.
  2. Esercizio di Kegel lento: contrarre lentamente i muscoli del pavimento pelvico, con una forza non massimale, mantenendo la contrazione per 5 secondi, per chiudere contemporaneamente ano, vagina e uretra. Rilassarsi lentamente e contare fino a 10, poi ripetere a partire dalla contrazione. L’esercizio va ripetuto per sei volte di seguito e, l’intera serie, più volte durante la giornata.
  3. Esercizio di Kegel veloce: contrarre velocemente e col massimo della forza i muscoli del pavimento pelvico, mantenere la contrazione per 2 secondi, poi rilassare completamente la muscolatura e contare fino a 4, quindi ripetere per sei volte l’esercizio, e ripetere tutta la serie per più volte nella giornata. Gli esercizi di Kegel vanno effettuati solo con la muscolatura del pavimento pelvico, spesso invece si contraggono anche i vicini muscoli delle natiche, interni delle coscia e addominali. E’ preferibile sviluppare meno forza o ridurre la durata delle contrazioni, ma escludere dall’esercizio questi muscoli. Durante gli esercizi di Kegel è importante che si espiri mentre il pavimento pelvico si contrae e si insipiri quando c’è il rilassamento.

Gli esercizi di Kegel si eseguono

  • distese a terra su un materasso sottile, con un cuscino sotto la testa e sotto la schiena;
  • a gambe piegate e cosce divaricate, appoggiando solo il bacino e i piedi a terra (i piedi distanti tra loro almeno come la larghezza delle anche);
  • la schiena deve appoggiare bene a terra, soprattutto la regione lombare. Dopo aver raggiunto una buona padronanza nella posizione indicata allora gli esercizi si possono eseguire anche durante le attività quotidiane, come stirare, lavare i piatti, guardare la TV, ecc. Diritto alla maternità Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità ,a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità dei figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico della maternità e paternità.

Misure di tutela della sicurezza e della salute durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

  • è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi, ed insalubri
  • le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro (dietro istanza e relativa documentazione giustificativa).
  • Divieto di adibire al lavoro le donne

    • durante i due mesi precedenti la data presunta del parto.

* Ove il parto avvenga oltre la data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto - durante i tre mesi dopo il parto.

* Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

  • Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
  • Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione, per uno o più periodi per i seguenti motivi: gravi complicanze della gravidanza, condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute, quando la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni.

Fermo restando la durata complessiva del congedo di maternità le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

  • Congedo di paternità: il padre lavoratore ha diritto all’astensione dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di infermità grave della madre, ovvero di abbandono nonchè in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
  • Interruzione della gravidanza: l’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.
  • Trattamento economico: le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità. I periodi di congedo devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
  • Congedo parentale: per ogni bambino, nei suoi primi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro, complessivamente per un periodo di dieci mesi, che possono diventare undici se il padre chiede un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al terzo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
  • Riposi e permessi: il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I riposi giornalieri sono riconosciuti al padre lavoratore nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente o non se ne avvalga. Nel caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
  • Congedi per la malattia del figlio: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie del figlio di età non superiore a tre anni. Per il figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni i giorni sono cinque all’anno e il genitore deve presentare il certificato di malattia del figlio.
  • Lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non è obbligata a prestare lavoro notturno la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni.
  • Divieto di licenziamento: le lavoratrici non possono essere licenziate, né sospese dal lavoro, dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. E’ nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice o del lavoratore per la malattia del bambino. In caso di fruizione del congedo di paternità il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
  • Disposizioni speciali: alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro temporaneo, spetta il trattamento economico pari all’indennità prevista per i congedi di maternità, di paternità e parentali. Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, sempre che non si trovino in periodo di congedo di maternità, alla ripresa dell’attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni. La lavoratrice e il lavoratore a tempo parziale beneficiano dei medesimi diritti di un dipendente a tempo pieno comparabile, per quanto riguarda la durata dei congedi. Le lavoratrici e i lavoratori a domicilio hanno diritto al congedo di maternità e di paternità. Durante il periodo di congedo spetta l’indennità giornaliera a carico dell’INPS in misura pari all’80% del salario medio contrattuale giornaliero. Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità e di paternità con l’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione. Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono attività socialmente utili hanno diritto al congedo di maternità e di paternità; per questi periodi viene corrisposta dall’INPS un’indennità pari all’80% dell’importo dell’assegno.
  • Lavoratrici autonome: alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali e alle imprenditrici agricole è corrisposta un’indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa pari all’80% della retribuzione minima giornaliera per gli operai (a seguito di apposita documentazione con certificato medico). In caso di interruzione di gravidanza spontanea o volontaria, verificatesi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica è corrisposta una indennità giornaliera per un periodo di trenta giorni. Alle lavoratrici autonome, madri di bambini nati dal 1 gennaio 2000, è esteso il diritto al congedo parentale compreso il relativo trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
  • Libere professioniste: alle libere professioniste, iscritte a una cassa di previdenza e assistenza, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. L'indennità viene corrisposta in misura pari all’80% di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. E’ necessario presentare apposita domanda corredata da certificato medico. In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, verificatesi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità è corrisposta nella misura pari all’ 80 per cento di una mensilità del reddito.

A cura del Dott. Nelvio Cester - Direttore Dipartimento Materno Infantile ASUR Marche Zona Territoriale n.4 - SENIGALLIA

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