Assegno di invalidità

Requisiti:

  • Riduzione della capacità di lavoro superiore ai due terzi in occupazioni confacenti le proprie attitudini, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale
  • 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali) di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio (156 contributi settimanali); a tal fine sono utili tutti i contributi

Il diritto all’assegno sussiste anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa esista ancora prima dell’inizio del rapporto assicurativo, purché vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopravvenute nuove infermità.

Decorrenza:

  • L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti. Qualora i requisiti non risultino perfezionati alla data di presentazione della domanda, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento dei requisiti.

Durata:

  • L’assegno di invalidità ha durata triennale. Alla scadenza può essere confermato, con accertamento del solo requisito sanitario, in seguito a presentazione di domanda. Dopo tre riconoscimenti consecutivi diventa definitivo.

Revisione:

L’assegno di invalidità è soggetto a revisione in qualunque momento sia per iniziativa dell’INPS che dell’interessato.

Trasformazione in pensione di Vecchiaia:

  • Al compimento dell’età pensionabile, in presenza dei requisiti contributivi e della cessazione dell’attività lavorativa dipendente, l’assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia

Riduzione:

  • L’importo dell’assegno di invalidità da attribuire dal 1° settembre 1995 in poi, è assoggettato ad una riduzione percentuale, qualora il titolare dell’assegno possegga redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa superiori a 4 volte l’importo annuo del trattamento minimo (riduzione pari al 25%), ovvero superiori a 5 volte (riduzione pari al 50%). Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli alla data di entrata in vigore della legge n. 335/95 (17 agosto 1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

* Per richiedere ulteriori informazioni visita il sito del Patronato Inapa.

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