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La Corte dei conti – Sez. giurisdizionale – del Lazio ha investito la Corte Costituzionale del problema relativo alla Pensione di reversibilità di cui alla legge n. 111 del 15 luglio 2011 nella parte in cui prevede che “con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti annidel 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno al predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma  non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili”.

Secondo la Corte dei Conti tali disposizioni, infatti, violano gli articoli 3, 29,36 e 38 della Costituzione.

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All’esame della Corte Costituzionale la legge sulla reversibilità in caso di matrimoni tra una persona anziana e una persona d’età molto inferiore
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