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La Corte Costituzionale con sentenza 13 giugno 2019 n. 144 ha deciso su una questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 3, commi 4 e 5, della legge 219/2017, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento sanitario.

La Corte ha deciso che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 219/2017 poiché non attribuisce ex lege a ogni amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, anche il potere di rifiutare le cure necessarie al mantenimento in vita del malato. Spetta al giudice tutelare attribuire all’ADS tale facoltà, in occasione della nomina o successivamente, quando il decorso della patologia del beneficiario specificamente lo richieda.

Photo by Matheus Ferrero on Unsplash

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Amministratore di sostegno non può decidere sul rifiuto delle cure in assenza di DAT
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