Salta al contenuto
Anap Confartigianato
  • Home
  • AnapEspandi
    • L’Associazione
    • Organigramma
    • CoordinamentiEspandi
      • Cupla
      • FIAPA
      • Age Platform Europe
      • FIAPAM
    • Patto non autosufficienza
    • Previdenza
    • Sociale
    • Tematiche
  • AssociarsiEspandi
    • Iscriversi all’Anap conviene
    • Diventa Socio Anap
    • Confartigianato Persone
    • App Confartigianato Persone
  • AttivitàEspandi
    • Feste Nazionali
    • Campagne NazionaliEspandi
      • Più Sicuri Insieme
      • Campagna Alzheimer
    • Artigiani, Benemerenze, Albo Maestri d’Opera e di Esperienza
    • Anziani e Tecnologia: le guide pratiche
    • Osservatorio Sanità
    • Mercati Energetici: le rubriche
  • Sedi​
  • NovitàEspandi
    • Newsletter Anap Confartigianato
    • Notizie Nazionali
    • Eventi Nazionali
    • Comunicati Nazionali
    • Rassegne Stampa
  • Benessere & SaluteEspandi
    • Salute
    • Sanità
    • Medicina
  • Convenzioni
  • Rivista
  • Contatti
  • Accedi
Facebook X Instagram YouTube
Anap Confartigianato
Novità » Criteri di scelta tra Amministratore di Sostegno o interdizione
Notizia

Amministratore di sostegno o interdizione? Ecco i criteri di scelta

DiAnap 15/01/2015 14:3705/02/2024 15:01

Home

La scelta tra amministrazione di sostegno e interdizione non si basa solo sul grado d’infermità del soggetto incapace, ma il giudice deve compiere una valutazione globale e complessiva della situazione personale e del patrimonio da gestire del soggetto.

E’ quanto ha precisato il Tribunale di Vercelli con sentenza 31 ottobre 2014, n. 142 in cui si da conto della giurisprudenza di legittimità e di merito dei vari Tribunali che si trovano a dover utilizzare i criteri messi a disposizione della legge per stabilire la giusta misura di protezione.

In particolare l’amministrazione di sostegno sarà preferibile in tutti quei casi in cui sia necessaria “un’attività di tutela minima, in relazione, tra le altre cose, alla scarsa consistenza del patrimonio del soggetto debole, alla semplicità delle operazioni da svolgere, e all’attitudine del beneficiario a non porre in discussione i risultati dell’attività svolta nel suo interesse”.

In una recentissima pronuncia la Cassazione ha, infatti, confermato la misura dell’interdizione in un caso in cui l’elevata consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare, collegata con la gravità e l’irreversibilità delle condizioni fisio-psichiche del soggetto, imponeva l’adozione della misura interdittiva proprio per la gestione e conservazione del patrimonio. In sostanza, è corretto non basare la scelta del provvedimento di interdizione sul solo grado di infermità del soggetto incapace, ma occorre procedere ad un’attenta ricostruzione della particolare situazione fisica e psichica dell’incapace, rapportandola con la complessità delle decisioni, anche quotidiane, da prendere per la gestione del suo patrimonio personale.

Pertanto, il criterio che deve orientare il Giudice, nella scelta tra interdizione e dell’amministratore di sostegno, si trova nei primi due commi dell’art. 410 c.c., che impongono all’amministratore di sostegno, da un lato, di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, dall’altro, di informare tempestivamente il beneficiario sugli atti da compiere, e il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. Ciò comporta un sistema di continuo scambio tra i soggetti dell’amministrazione di sostegno – beneficiario, amministratore e Giudice tutelare – al fine di dirimere i contrasti eventualmente insorti. La logica dell’interdizione è quella “sostitutiva” mentre quella dell’amministrazione di sostegno è quella “collaborativa”.

Quando questo sistema non è indicato o addirittura sia controproducente nell’ottica del conseguimento del migliore interesse del beneficiario, dovrà preferirsi la misura interdittiva. Pertanto il Tribunale adito, ampliando gli originari poteri conferiti, attribuisce all’amministratore in carica, salva diversa determinazione del Giudice tutelare, il potere di prestare, in nome e per conto del beneficiario, il consenso e/o il dissenso ad intraprendere i necessari accertamenti, cure, e trattamenti sanitari, in considerazione dell’impossibilità, anche parziale, del beneficiario a prestare tale consenso.

Si specifica però che questo potere è limitato agli accertamenti, ai trattamenti ed alle terapie routinarie, intendendosi quelli non invasivi e/o che non comportino periodi di lungodegenza in ospedale. Nel caso di operazioni chirurgiche, cicli terapici quali dialisi, chemioterapia ecc., l’amministratore di sostegno dovrà coinvolgere il Giudice Tutelare anche se non a fini autorizzativi, ma informativi.

Resta fermo che, nell’ottica collaborativa, il consenso e/o di dissenso agli accertamenti ed ai trattamenti terapeutici dovrà essere prestato con il beneficiario, e non al posto dello stesso, dovendo l’amministratore tenere presente per quanto possibile i desideri e le aspirazioni del beneficiario.

Ti è piaciuto l'articolo ? Iscriviti alla newsletter
Condividi l’articolo
amministratore di sostegno o interdizione
  • Amministratore di Sostegno, Anap Confartigianato
portale anap confartigianato persone
Successioni e Amministratore di Sostegno: cosa sapere L’Amministratore di Sostegno per la tutela delle persone fragili: incontro a Isola Vicentina A che età si è anziani? Ecco cosa rivela uno studio

Scopri l’App di Confartigianato Persone

app confartigianato persone

Sede Nazionale Anap Confartigianato:
Indirizzo: Via S. Giovanni in Laterano, 152 – 00184 Roma RM
Telefono: 0670374202
E-mail: anap@confartigianato.it

  • FAQ – Domande Frequenti
  • La nostra Newsletter
  • Link Utili
  • TG Confartigianato
  • Privacy & Cookie Policy
  • FAQ – Domande Frequenti
  • La nostra Newsletter
  • Link Utili
  • TG Confartigianato
  • Privacy & Cookie Policy

Seguici

Facebook-square Youtube-square Instagram X-twitter
Gestisci Consenso Cookie
ANAP - Associazione Nazionale Anziani e pensionati, Titolare del trattamento, la informa che previa acquisizione del suo consenso, il presente sito web potrà utilizzare cookies non strettamente necessari al fine di personalizzare la navigazione in linea con le preferenze dell’utente e di effettuare l’analisi sui comportamenti dei visitatori del sito web. Premere il tasto “Nega” del presente banner comporterà il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione utilizzando soltanto cookies tecnici. È possibile acconsentire all’utilizzo di tutti i cookies cliccando su “Accetta” oppure abilitarne soltanto alcuni esprimendo le proprie preferenze nella sezione “Visualizza le preferenze” Per maggiori informazioni sui cookie e per informazioni sul trattamento dei dati personali è possibile consultare la privacy policy & Cookie Policy;
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci servizi Gestisci {vendor_count} fornitori Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
{title} {title} {title}
Scorri in alto
  • Home
  • Anap
    • L’Associazione
    • Organigramma
    • Coordinamenti
      • Cupla
      • FIAPA
      • Age Platform Europe
      • FIAPAM
    • Patto non autosufficienza
    • Previdenza
    • Sociale
    • Tematiche
  • Associarsi
    • Iscriversi all’Anap conviene
    • Diventa Socio Anap
    • Confartigianato Persone
    • App Confartigianato Persone
  • Attività
    • Feste Nazionali
    • Campagne Nazionali
      • Più Sicuri Insieme
      • Campagna Alzheimer
    • Artigiani, Benemerenze, Albo Maestri d’Opera e di Esperienza
    • Anziani e Tecnologia: le guide pratiche
    • Osservatorio Sanità
    • Mercati Energetici: le rubriche
  • Sedi​
  • Novità
    • Newsletter Anap Confartigianato
    • Notizie Nazionali
    • Eventi Nazionali
    • Comunicati Nazionali
    • Rassegne Stampa
  • Benessere & Salute
    • Salute
    • Sanità
    • Medicina
  • Convenzioni
  • Rivista
  • Contatti
  • Accedi
Cerca