L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Collegio di Milano, con decisione 19 febbraio 2020, n. 2833 ha definito i criteri di rimborso degli oneri sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di cessione del quinto.
La cessione altro non è che un prestito personale al consumo non finalizzato e caratterizzato principalmente dalla rimborsabilità delle rate attraverso la cessione di un quinto dello stipendio o della pensione ed ha una durata a breve-medio termine, non superiore ai 120 mesi.
Il Collegio ha dunque stabilito che il rimborso è calcolato utilizzando il criterio pro rata temporis per i costi iniziali e quello equitativo per i costi successivi.


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