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Novità » Quando l'Amministratore di sostegno non è necessario
Notizia

L’Amministratore di sostegno, quando l’anziano può essere assistito

DiAnap 05/11/2015 11:5317/04/2024 12:05

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Il giudice tutelare del tribunale di Vercelli, con provvedimento del 16 ottobre 2015, ha respinto la domanda di nomina di un amministratore di sostegno per una donna ultranovantenne, ribadendo il principio secondo cui non ogni situazione di bisogno comporta la necessità di “istituzionalizzare una figura di assistente”.

Sulla scorta della giurisprudenza precedente, il decreto del giudice tutelare piemontese, ribadisce che non ogni fragilità del soggetto conduce alla nomina di un amministratore di sostegno, ma occorre che tale vulnerabilità provochi un ostacolo nell’esercizio dei diritti o precluda vantaggi e utilità.

Il decreto del tribunale pone l’accento su una lettura costituzionalmente corretta delle norme in tema di amministrazione di sostegno (art. 404 e seg. c.c.).

E’ vero che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli che, limitando l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, ma è anche vero che lo stesso Stato deve costantemente richiedere l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.).

Questi doveri sono posti in primo luogo a carico dei soggetti che – di fatto o in quanto a ciò normativamente tenuti – siano vicini a chi si trovi in situazione di bisogno. Questi soggetti terzi e prossimi sono i familiari, i servizi sociali, le associazioni, che possono agire attraverso l’utilizzo degli strumenti negoziali predisposti dalla legge, quali il mandato, la procura etc…

In conclusione, secondo il giudice tutelare di Vercelli, non si vede il motivo per il quale alcuni soggetti, solo perché affetti da patologie, anche invalidanti, che inibiscano loro di provvedere autonomamente ai propri interessi, debbano necessariamente essere assistiti da un soggetto di nomina giudiziale, se sono concretamente in grado di esercitare con pienezza i loro diritti avvalendosi dell’aiuto da parte di terzi.

In questi casi, sarebbe iniqua, e soprattutto superflua, la privazione, seppur parziale, della capacità di agire della persona.

In una situazione in cui o la famiglia, per solidarietà, o gli ausiliari volontari o retribuiti, provvedono alle esigenze dell’individuo “vulnerabile”, la figura dell’amministrazione di sostegno non è necessaria, poiché la protezione presuppone l’esistenza di effettivi e attuali bisogni che non possono essere soddisfatti in altro modo.

(fonte Altalex)

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