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Dal risarcimento del danno patrimoniale, patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, non deve essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità, accordata dall’INPS al familiare superstite in conseguenza della morte del congiunto.

L’attribuzione pensionistica, infatti, non rappresenta un lucro, ossia un gratuito vantaggio patrimoniale, ma dipende da un sacrificio economico del lavoratore. Tale “beneficio collaterale”, in quanto espressione di una scelta di sistema, conforme al respiro costituzionale della sicurezza sociale, non può ritenersi soggetto alla compensatio lucri cum damno. Così hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 22 maggio 2018 n. 12564.

Fonte: Altalex

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Morte del coniuge sì al cumulo di risarcimento e pensione di reversibilità
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