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Novità » Prestazioni previdenziali liquidate parzialmente o in modo erroneo: tempi stretti per avviare le azioni giudiziarie
Notizia

Prestazioni previdenziali liquidate parzialmente o in modo erroneo: tempi stretti per avviare le azioni giudiziarie

DiAnap 13/05/2014 13:1416/01/2024 16:35

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Il legislatore nel 2011 è intervenuto in maniera “pesante” sul regime della decadenza in materia di prestazioni previdenziali liquidate parzialmente, fissando in soli 3 anni il termine entro il quale è possibile attivare il sistema giudiziario. Con ricadute negative sul diritto a dette prestazioni che riguardano due filoni:

  1. Prestazioni pensionistiche, ivi compresi i supplementi di pensione, riconosciute solo in parte (si tratta dei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della legge o ne abbia disconosciuto una componente);
  2. Il pagamento di accessori del credito (e cioè gli interessi).

E’ bene ricordare, in ogni caso, che stiamo parlando di azioni giudiziarie che, in generale, vengono attivate dopo che, avverso alla liquidazione di una prestazione che si ritiene errata, si è esperita la fase di contenzioso amministrativo.

Ma quali sono i termini della decadenza?

  1. Le azioni giudiziarie per le fattispecie anzidette che si sono verificate prima del 6 luglio 2011 vanno avviate inderogabilmente entro tre anni dalla data di pubblicazione della legge e quindi entro il 6 luglio 2014 (salvo che non era pendente, alla data del 6 luglio 2011, un giudizio in merito in quanto la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la valenza della decadenza anche in questo caso come viceversa previsto dalla Legge).
  2. Le azioni giudiziarie per le fattispecie che si siano verificate dopo il 6 luglio 2011 devono essere avviate entro 3 anni dalla data del loro verificarsi.

Ci sono tuttavia dei problemi aperti. In particolare:

  1. nella decadenza triennale non sembra che debbano essere ricompresi tutti quei casi in cui il parziale riconoscimento non sia dovuto ad errori di calcolo o errata interpretazione di norme ma siano da ricondurre ad altre cause per le quali è possibile provvedere con ricostituzioni documentali attivabili con nuova specifica domanda;
  2. nei casi di richiesta di ricalcolo dopo il termine fissato dalla legge, tale richiesta dovrebbe comportare la riliquidazione della pensione per il periodo successivo al maturarsi del termine anzidetto.

Pur trattandosi di problemi aperti, è opportuno, in ogni caso, attenersi alla massima prudenza.

Alla luce di quanto sopra tutti coloro che si trovano in una delle situazioni previste e sopra richiamate è bene che si rechino immediatamente al Patronato Inapa/Confartigianato per attivarsi a tutela dei propri diritti.

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