Ciechi Civili

Sociale

Sono definiti ciechi civili i soggetti affetti da cecità congenita o acquisita, per cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio.

  • Pensione per i ciechi civili assoluti: è concessa per 13 mensilità, a seguito di riconoscimento sanitario da parte delle apposite Commissioni, dal 18° anno di età.
  • Pensione per i ciechi civili parziali: è concessa, per 13 mensilità, indipendentemente dall’età, ai disabili riconosciuti ciechi “ventesimisti”, ossia con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione.
  • Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti: è attribuita, per 12 mensilità, ai disabili riconosciuti ciechi assoluti, indipendentemente dall’età e dal reddito. La prestazione è incompatibile con altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra.
  • Indennità in favore dei ciechi parziali: è attribuita, indipendentemente dall’età e dal reddito, ai disabili riconosciuti ciechi “ventesimisti”.

La prestazione, erogata per 12 mensilità, è incompatibile con l’indennità di frequenza e con altre indennità simili concesse per causa di servizio, lavoro o guerra.

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