Sociale

Invalidità Civile

Procedura per il riconoscimento

Le fasi per il riconoscimento della invalidità civile sono le seguenti:

  • Richiesta del certificato al medico di base o allo specialista curante
  • Presentazione della domanda all’INPS
  • Convocazione alla visita medica
  • Spedizione del verbale
  • Eventuale ricorso 

Il Certificato

Il cittadino che ritiene essere affetto da una o più menomazioni invalidante, oppure un   genitore/tutore in caso di persone interdette o un curatore per quanto riguarda le persone inabilitate, deve richiedere il certificato telematico al proprio medico di fiducia, oppure ad un medico specialista nella patologia della quale è interessato.

  • Il certificato medico è composto dalle seguenti sezioni
  • Dati anagrafici
  • Anamnesi
  • Obiettività
  • Diagnosi
  • Descrizione delle patologie: sono previste cinque sezioni nelle quali vanno indicati i Codici ICD-9 e la relative descrizione
  • Ulteriore specificazione patologia
  • Terapia
  • Certificazione sulle seguenti condizioni della persona:
    • Impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
    • Non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua
    • Affetta da malattia neoplastica in atto
    • Affetta da patologia in situazione di gravità ai sensi del D.M. 02/08/2007
    • Sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio
    • Affetta da patologia di competenza ANFFAS
  • Finalità del certificato medico (invalidità, cecità, sordità, sordocecità, handicap, disabilità)
  • Segnalazioni circa:
    • la presenza di patologie intellettive e/o relazionali
    • la eventuale dipendenza delle patologie da fatti illeciti di terzi

Completata l’acquisizione del certificato, la procedura genera una ricevuta di trasmissione telematica che il medico consegnerà al paziente unitamente alla copia del certificato medesimo da lui timbrato e firmato. Il certificato rilasciato è una prestazione a pagamento ed è a carico di chi ne fa richiesta.

L’accertamento dell’invalidità civile può essere richiesto contemporaneamente a quello di cieco civile, di sordo civile, di portatore di handicap, di disabile.

Verifica del Certificato Medico

Premesso che il certificato medico dovrebbe attestare dati e situazioni veritieri, è molto importante che colui che si rapporta con il medico valuti quanto questi indica o ha indicato nel certificato di richiesta per invalidità civile, poiché la Commissione medica certificatrice considera quanto in esso riportato.

E’ consigliabile verificare che il certificato contenga correttamente tutte le patologie invalidanti sofferte dal paziente e la corretta indicazione delle altre informazioni che determinano specifici trattamenti

In particolare:

  • la certificazione circa la impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e la circostanza che la persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua determinano la verifica delle condizioni per aver diritto all’indennità di accompagnamento;
  • la certificazione che la persona è affetto da malattia neoplastica in atto determina un iter prioritario per il riconoscimento;
  • la certificazione che la persona è affetta da patologia stabilizzate e ingravescenti (D.M. 02/08/2007) determina il diritto alla non rivedibilità;
  • la certificazione che sussistono in atto controindicazioni mediche che rendono rischioso o pericoloso per sé o per gli altri lo spostamento del soggetto dal suo domicilio determina la visita domiciliare
  • la certificazione della sussistenza di una malattia di competenza ANFFAS  determina la possibilità di partecipazione alle commissioni di accertamento da parte dei medici-rappresentanti dei cittadini con disabilità intellettiva e/o relazionale

La presentazione della domanda

Una volta trasmesso il certificato, il cittadino ha 90 giorni di tempo per presentare autonomamente con un proprio pin personale o per il tramite di un Patronato la domanda telematica alla sede INPS competente per residenza al fine di ottenere il diritto ai benefici sanitari/economici correlati.

Per il minore e per la persona interdetta, la domanda è presentata dal genitore e dal tutore.

La domanda, a seconda della finalità della richiesta, deve riportare:

  • i dati anagrafici completi;
  • lo stato civile con eventuale indicazione dei dati anagrafici del coniuge;
  • i riferimenti per i contatti telefonici o telematici;
  • i dati di un documento di identità in corso di validità;
  • eventuale stato di ricovero alla data della domanda e i riferimenti della struttura ospitante
  • i redditi percepiti dal richiedente e dal coniuge;
  • iban di conto corrente o di libretto bancario o postale attestando l’eventuale cointestazione.

Alla domanda va allegata la copia del documento di identità e una dichiarazione di responsabilità datata e firmata dal richiedente.

In sede di domanda di riconoscimento di invalidità civile è opportuno valutare l’opportunità di chiedere anche il riconoscimento dello stato di handicap che, se in connotazione di gravità, può dare diritto ad altre agevolazioni; in tal caso la scelta deve essere effettuata sin dalla stesura del certificato medico.

La convocazione alla visita medica

Dopo l’inoltro della domanda l’INPS dovrà convocare l’interessato a visita medica entro un tempo massimo di 30 giorni, che si riducono a 15 nei casi di patologie oncologiche.

La visita domiciliare

Nel caso in cui la persona divenga intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) dopo l’invio della domanda è possibile richiedere la visita domiciliare. 
In tali casi il medico certificatore dovrà compilare e inoltrare per via telematica il certificato di richiesta di visita domiciliare sin da subito o almeno 5 giorni prima della data eventualmente già fissata per la visita ambulatoriale.

Espletamento della visita

La visita viene espletata presso la Commissione medico-legale INPS ed è composta da un medico specialista in Medicina legale in qualità di Presidente, un medico specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti, da un medico rappresentante delle Associazioni di categoria (normalmente ANMIC o altra) e, nel caso di accertamenti finalizzati al collocamento mirato al lavoro, da un medico del lavoro.

Il cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico-legale di fiducia a sue spese. In caso di assenza a visita senza giustificato motivo, la domanda viene rigettata. 

Il Cittadino dovrà presentare una nuova domanda, previo rilascio del certificato da parte del medico curante.

Documentazione da presentare

All’atto della visita è opportuno presentare adeguata documentazione specialistica in originale e in fotocopia rilasciata, preferibilmente, da una struttura pubblica, in ordine di data, il più possibile completa e recente, inerente a tutte le condizioni patologiche accusate.

Inoltre, si ritiene opportuna una relazione geriatrica nel caso di persone ultrasessantacinquenni con coesistenza di più menomazioni e/o difficoltà nell’affrontare la quotidianità.

L’invio del Verbale

Conclusa la fase di accertamento sanitario l’INPS invia il verbale e, qualora dall’accertamento derivi un beneficio economico, in presenza di tutti i dati necessari, pone in pagamento la prestazione; in caso contrario, prima della liquidazione, acquisisce le informazioni mancanti. 
I benefici decorrono normalmente dal primo giorno del mese successivo la data di presentazione della domanda di accertamento, ma rimane comunque decisione della Commissione attribuire la decorrenza da un momento successivo.

Il ricorso

Il ricorso è solo di natura legale e consiste in una richiesta di accertamento tecnico preventivo (ATP) che deve essere espletata entro il termine perentorio, a pena di decadenza di sei mesi dal ricevimento del verbale. Il Giudice nomina un proprio consulente tecnico (un medico) che provvede a stendere una perizia alla presenza anche di un medico INPS (Nota Bene: si anticipano le spese della perizia).

Terminate le operazioni di consulenza, il giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio.

In assenza di contestazione o di rinnovazione delle operazioni peritali, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la contestazione, emette un decreto sulla base delle risultanze dell’accertamento del requisito sanitario.

Il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni.

Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudiziospecificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

La sentenza è inappellabile e in caso di soccombenza il cittadino è chiamato a sostenere le spese di giudizio se non compensate e se non ricorrono le condizioni per la gratuità.

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