Benemerenze e Riconoscimenti

L'Ordine al Merito della Repubblica

L’Ordine al merito della Repubblica Italiana, destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione, è stato istituito con la L. 3 marzo 1951 n. 178 ed è regolato dal DPR 13 maggio 1952, n. 458. Capo dell’Ordine è il Presidente della Repubblica.

L’Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri. Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone. La distinzione di Gran Cordone dell’Ordine viene conferita ai Cavalieri di Gran Croce per premiare altissime benemerenze di uomini eminenti, italiani e stranieri.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il onsiglio dell’ordine. Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell’Ordine.

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Le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana possono essere conferite a cittadini italiani e stranieri. Le onorificenze da conferire secondo le particolari forme previste dalla Legge n. 178 non possono superare nell’anno il ventesimo del numero complessivo delle nomine, stabilito ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 3 della legge stessa.

Gli insigniti possono far uso del titolo e della decorazione relativa soltanto dopo la registrazione del decreto di concessione nell’albo dell’Ordine. L’Ordine al merito della Repubblica italiana è destinato a ricompensare benemerenze acquistate verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

A nessuno può essere per la prima volta conferita onorificenza di grado superiore a quello di cavaliere. Per le promozioni nei vari gradi è richiesta la permanenza di tre anni nel grado inferiore. I nominativi degli insigniti sono registrati nell’albo dell’Ordine, suddiviso nelle classi di cui è composto l’Ordine stesso. Nell’albo sono indicate succintamente le benemerenze per le quali è stata concessa l’onorificenza.

Agli insigniti viene rilasciato il diploma di conferimento di onorificenza con l’indicazione del numero di registrazione nell’albo dell’Ordine. Dopo tale formalità gli insigniti hanno diritto di fregiarsi con le insegne corrispondenti al grado ricevuto.

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