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Novità » Amministratore di sostegno: se l’infermità è solo fisica la nomina deve privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione dell’interessato
Notizia

Amministratore di sostegno: se l’infermità è solo fisica la nomina deve privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione dell’interessato

DiAnap 21/01/2021 12:0320/12/2023 16:30

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L’amministratore di Sostegno è una figura giuridica, introdotta ad opera della legge n.6 del 2004, che funge da tutore per tutti quei soggetti che per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle attività tipiche della vita di tutti giorni e che, quindi, abbiano bisogno di assistenza e sostegno.

L’Amministratore di Sostegno, nominato dal Giudice Tutelare, in particolare, rappresenta una risposta significativa a un fenomeno di grande portata ormai in atto da diverso tempo: il progressivo invecchiamento della popolazione italiana, con tutte le problematiche di tutela e assistenza che questo comporta.

La nomina dell’amministrazione di sostegno, deve comunque sempre tener conto della necessità di privilegiare il rispetto dell’autodeterminazione della persona interessata.

Interessante, sotto questo aspetto è l’ordinanza della Cassazione n.29981 del 31.12 2020. Secondo la Suprema Corte l’istituto dell’amministrazione di sostegno, “pur se non esige che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità d’intendere o di volere, presuppone comunque il riscontro di una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell’impossibilità di provvedere ai propri interessi; e quindi per converso esclude che il sostegno debba esser disposto nei confronti di chi si trovi, invece, nella piena capacità di determinarsi, anche se in condizioni di menomazione fisica”.

Vale a dire che la nomina “non può essere piegata ad assicurare la tutela di interessi esclusivamente patrimoniali, ma deve essere volta, più in generale, a garantire la protezione alle persone fragili in relazione alle effettive esigenze di ciascuna, ferma la necessità di limitare nella minor misura possibile la capacità di agire”.

Inoltre “salvo che non sia provocata da una patologia psichica, tale da rendere l’interessato inconsapevole finanche del bisogno di assistenza, anche l’opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, e come tale non può non esser considerata dal giudice nel contesto della decisione che a lui si richiede”.

photo by pressfoto – freepik.com

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