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Amministratore di Sostegno: un aiuto concreto per anziani e famiglie
La “vicenda Sgarbi” ha riportato all’attenzione un istituto di tutela fondamentale per le persone che hanno difficoltà a gestire i propri interessi, sempre più diffuso e pensato per proteggere senza togliere autonomia.
L’Amministratore di sostegno è una forma di tutela introdotta nel 2004 che rappresenta una rivoluzione giuridica nel supporto alle persone che non sono in grado di curare i propri interessi. La sua rapida crescita è la testimonianza della validità dell’istituto. Ma se ne parla poco. Ci voleva l’iniziativa della figlia di Vittorio Sgarbi nei confronti del padre perché sia i giornali che le televisioni la portassero all’attenzione pubblica. Nella proposta di legge del CNEL per migliorare l’istituto anche l’apertura al terzo settore.
E allora riteniamo opportuno illustrare brevemente questo istituto di tutela ponendo in evidenza, tra l’altro, i fattori positivi, le difficolta di applicazione, le prospettive.
La legge istitutiva e le differenze con gli altri istituti analoghi precedenti
L’amministratore di sostegno (AdS) è stato introdotto con la Legge n. 6/2004 per tutelare le persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Esso si differenzia dagli altri due istituti precedenti, e cioè dall’interdizione e dall’inabilitazione (che mirano a proteggere il patrimonio “annullando” la capacità giuridica del soggetto), in quanto:
- Non priva della capacità di agire: Il beneficiario conserva la facoltà di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana.
- È personalizzato: Il giudice stabilisce caso per caso quali atti l’AdS deve compiere in nome e per conto (o insieme) al beneficiario.
- Mira alla dignità: Si concentra sulla cura della persona, non solo sulla gestione economica.
Le funzioni dell’Amministratore di sostegno e le norme che lo regolano
L’Amministratore di sostegno non si sostituisce in tutto e per tutto al beneficiario, ma lo affianca. I suoi compiti sono definiti con precisione dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina. In particolare, le funzioni dell’Amministratore attengono:
- All’assistenza e Rappresentanza: può agire con il beneficiario (assistenza) o in nome e per conto del beneficiario (rappresentanza) solo per determinati atti (es. gestione del conto corrente, firma di contratti di affitto, decisioni sanitarie).
- Alla cura della persona: si occupa di aspetti esistenziali, come la scelta del luogo di cura o l’organizzazione dell’assistenza domiciliare.
- Alla cura del patrimonio: gestisce le entrate, le spese ordinarie e quelle straordinarie, garantendo che le risorse del beneficiario siano utilizzate per il suo esclusivo benessere.
- Agli obblighi di rendicontazione: deve presentare periodicamente al Giudice Tutelare un rendiconto della gestione economica e una relazione sulle condizioni di vita del beneficiario.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore. Può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Le modalità di accesso e chi può richiederlo
Si accede tramite un ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza.
- Chi può richiederlo: Il beneficiario stesso, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, il tutore/curatore o il Pubblico Ministero.
- Obbligo dei servizi: I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di situazioni di fragilità, sono tenuti a presentare il ricorso.
Nella maggior parte dei casi, la richiesta non viene inoltrata dalle istituzioni, ma dai familiari. Vediamo allora, al riguardo, le percentuali.
- Familiari: 65-70% È la fetta più grande. In genere sono i figli per i genitori anziani o i genitori per figli disabili che diventano maggiorenni. All’interno di questa quota, circa il 40-45% dei ricorsi è presentato dai figli.
- Servizi Sanitari e Sociali: 15-20% Questa percentuale è in crescita, specialmente per soggetti soli, anziani in RSA o persone con gravi disagi psichici privi di rete familiare.
- Il Beneficiario stesso: 5-8% Sebbene la legge lo promuova molto, la percentuale rimane bassa, spesso per scarsa conoscenza dello strumento o perché si ricorre all’AdS solo quando la capacità di agire è già parzialmente compromessa.
- Pubblico Ministero: 3-5% Interviene solitamente su segnalazione dei servizi o in casi di particolare urgenza/conflitto, dove nessun altro si attiva.
Le caratteristiche peculiari
- Flessibilità: Il decreto di nomina è un “abito su misura” modificabile nel tempo.
- Priorità al beneficiario: L’amministratore deve tener conto delle aspirazioni e dei desideri del soggetto assistito.
- Gratuità: L’incarico è tendenzialmente gratuito (salvo equo indennizzo stabilito dal giudice).
I dati in crescita
L’amministrazione di sostegno ha visto una crescita esponenziale dalla sua introduzione nel 2004, diventando di fatto lo strumento principale di protezione giuridica in Italia. Ha infatti quasi soppiantato i vecchi istituti, che oggi vengono considerati “residuali”.
In particolare, ad oggi i beneficiari dell’Amministratore di sostegno sarebbero circa 600.000 mentre i beneficiari dell’interdizione e dell’inabilitazione sarebbero, rispettivamente, circa 120.00 e 15.000.
Quanto alla ripartizione territoriale, le Regioni che presentano storicamente un numero più elevato di richieste al Giudice sono la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna e la Toscana.
La crescita del ricorso all’Amministratore di sostegno è determinata da vari fattori – tra i quali quelli sopra richiamati della flessibilità e della gratuità – ma anche dall’invecchiamento demografico. L’aumento di patologie degenerative (Alzheimer, demenze) richiede infatti una protezione che non privi totalmente la persona della capacità di agire.
I problemi emersi nell’applicazione
Nonostante le buone intenzioni, la pratica ha evidenziato diverse criticità:
- Eccessiva burocratizzazione: I tempi dei tribunali sono spesso incompatibili con le urgenze del beneficiario.
- Carenza di controlli: I Giudici Tutelari sono sommersi di fascicoli, rendendo difficile il monitoraggio sull’operato degli AdS.
Le proposte per superare queste difficoltà
Il CNEL, in particolare, ha presentato a fine novembre 2025, un DDL volto a riformare l’istituto focalizzandosi su alcuni punti fondamentali:
- De-giurisdizionalizzazione: Spostare alcuni atti di ordinaria amministrazione o scelte di cura fuori dai tribunali (esempio coinvolgendo notai o semplificando le procedure per atti di routine).
- Registro Nazionale: Creazione di un’anagrafe degli amministratori per monitorare carichi di lavoro e competenze.
- Formazione e albi: Introduzione di elenchi professionali e percorsi formativi obbligatori per garantire la qualità del supporto.
- Sostegno ai caregiver: Prevedere forme di supporto e sollievo per i familiari che ricoprono questo ruolo.
Il cuore di questa proposta è, peraltro, l’apertura agli Enti del Terzo Settore (ETS), alle ASP e alle Fondazioni di comunità.
In proposito, nel dettaglio, il DDL prevede la modifica del Codice Civile per consentire esplicitamente la nomina di un ente (e non solo di una persona fisica) come Amministratore di Sostegno. Ciò in quanto il CNEL ritiene che le organizzazioni non profit offrano maggiori garanzie di continuità e di multidisciplinarietà.
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