Anche la bomboletta spray a contenuto urticante è da annoverare tra le armi comuni da sparo. E’ quanto emerge dalla sentenza 5 febbraio 2014, n. 5719 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione. Si riduce così la possibilità di autodifesa, soprattutto da parte di donne e anziani che quando escono di casa si dotano di una bomboletta per difendersi dagli aggressori.
Il caso vedeva, per la verità, un uomo essere condannato per il reato di porto e detenzione illegale di alcune bombolette spray marca “American Style Nato Super Paralisant” contenenti una soluzione irritante-lacrimogena, in genere in dotazione alle forze di polizia per il controllo dell’ordine pubblico, e ricorrere per Cassazione lamentando il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del reato, posto che la destinazione naturale del prodotto è costituita dalla difesa personale e stante la ridottissima potenzialità offensiva dell’oggetto. Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “integra il reato previsto dall’art. 4 L. 2 ottobre 1967, n. 895 e succ. mod., il porto in luogo pubblico di una bomboletta spray contenente gas urticante idoneo a provocare irritazione degli occhi, sia pure reversibile in un breve tempo, in quanto idonea ad arrecare offesa alla persona e come tale rientrante nella definizione di arma comune da sparo da cui all’art. 2, L. n. 110 del 1975”.


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