A partire dal 1° gennaio 2024 il Reddito e la Pensione di cittadinanza sono stati sostituiti dall’ Assegno di inclusione.
L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione e consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale.
A chi è rivolto l’Assegno di Inclusione
L’Assegno di Inclusione è rivolto a:
- nuclei familiari con persone minorenni;
- nuclei familiari con persone con disabilità (allegato 3 al DPCM 159/2013);
- nuclei familiari con persone di almeno 60 anni di età;
- nuclei familiari con componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Sono da considerarsi in condizioni di svantaggio, ad esempio, le persone in carico ai servizi per disabilità, per le dipendenze, per malattie psichiatriche, le donne vittime di violenza.
Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
Il richiedente deve essere, alternativamente:
- cittadino italiano o suo familiare;
- cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare;
- cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale o dello status di apolide.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il requisito della residenza è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.
Requisiti economici
Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:
- un valore ISEE non superiore a 9.360 euro;
- un valore della casa di abitazione non superiore a 150.000 euro, come determinato ai fini IMU;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE); Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente del nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni ovvero fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza);
- tale soglia è aumentata a 7.560 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Inoltre, nel nucleo familiare nessun componente deve possedere autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità.
Requisiti ulteriori
Tra gli ulteriori requisiti, c’è quello di non risiedere in strutture a totale carico pubblico (Es. RSA) e di non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.
Quando e come presentare domanda
La domanda di ADI può essere presentata:
- in via telematica attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
- presso gli Enti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- presso i Centri di Assistenza Fiscale.
A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL).
I servizi sociali procedono quindi all’analisi multidimensionale dei componenti del nucleo, a seguito della quale possono essere individuati i percorsi che i singoli componenti del nucleo con responsabilità genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza devono o possono seguire.
Sono tenuti all’obbligo di adesione al percorso lavorativo i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura.
Sono esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa – tra gli altri – i beneficiari dell’Assegno di inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni, i componenti con disabilità.
Importo e erogazione del beneficio
Il contributo economico dell’Assegno di inclusione consiste in:
- una integrazione al reddito fino a 6mila euro l’anno moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro;
- una integrazione per l’affitto fino a un massimo di 3.360 euro annui o pari a 1.800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti.
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo è sempre prevista la sospensione di un mese.
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