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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022 l’annunciato Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, che le imprese edili, molti condomini e altri soggetti interessati attendevano di conoscere nella sua stesura finale in quanto contenente disposizioni che inaspriscono la possibilità di usufruire del Superbonus in edilizia del 110% nell’anno 2023.

Il Decreto, potrà contare su un bacino di risorse pari a 9,1 miliardi di euro e contiene, oltre alla stretta sul Superbonus, misure di contrasto alla crisi energetica, ai rincari sui prezzi del carburante e all’inflazione in continua crescita. Tra le disposizioni che esso prevede:

  • l’innalzamento fino a 3 mila euro dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali;
  • la proroga fino a fine anno dei crediti d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas;
  • la proroga del taglio delle accise sui prodotti petroliferi;
  • la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette;
  • un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico;
  • un intervento a sostegno del terzo settore;
  • l’esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze.

Non ci sono gli annunciati limiti all’uso del contante, che secondo le ultime informazioni verrebbe inserito nella Manovra economica legata alla Legge di Bilancio.

Vediamo quello che più interessa i pensionati come cittadini.

Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale impiegati come carburanti. Per il gas è confermata fino al 31 dicembre anche la riduzione dell’IVA al 5%.

Superbonus in edilizia

Molte novità in arrivo per il Superbonus, che era entrato nel mirino del nuovo Governo Meloni (per la verità anche del Governo Draghi) a causa del grande dispendio di risorse che esso comporta per lo Stato e per gli abusi che ne sono stati fatti, che hanno anche fatto salire vertiginosamente i prezzi nell’edilizia. Secondo i calcoli del Ministro dell’Economia Giorgetti il Superbonus ha sforato di circa 38 miliardi la spesa stabilita e pertanto con le disposizioni contenute nel Decreto si cerca di ridurre i costi dell’incentivo.

La disposizione più sostanziale è la riduzione dell’aliquota di detrazione, che passa, per molte fattispecie, dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023.

Ecco in sintesi cosa è previsto nel Decreto per le varie fattispecie.

Condomini

A fare da spartiacque per gli immobili condominiali è la Comunicazione di Inizio Lavori (CILAS). Se quest’ultima è stata presentata prima del 25 novembre in condomini che in data antecedente abbiano adottato la delibera sui lavori, il Superbonus al 110% viene mantenuto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, per poi passare al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Per i condomini che, invece, non hanno fatto la CILAS entro il 25 dicembre, il Superbonus 110% si ferma al 31 dicembre 2022 e nel 2023 va al 90%.

  • Edifici da 2 a 4 unità

Come per i condomini, a determinare scadenze e importi è la comunicazione della CILAS entro il 25 novembre. Per salvare il 110% nel 2023 è l’unico documento necessario, senza la delibera condominiale. Chi invece non ha fatto la CILAS entro quella data avrà il superbonus ridotto al 90% nel 2023, al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

  • Abitazioni singole

Per le abitazioni unifamiliari lo spartiacque è la data del 30 settembre scorso. Chi, entro quella data, ha completato il 30% dei lavori presentando una dichiarazione del direttore lavori che attesti il requisito potrà accedere al Superbonus al 110% per le spese fino al 31 marzo 2023. Chi non ha rispettato il requisito del 30 settembre, per le spese effettuate dopo il 30 giugno 2022 potrà godere solo dei bonus minori.

A chi, invece, avvia i lavori dal 1° gennaio 2023 su un’unità di cui sia proprietario o titolare di diritto reale, spetterà il Superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023 a patto che la casa sia abitazione principale e il beneficiario abbia un reddito di riferimento inferiore a 15mila euro. Per il calcolo di tale reddito occorre sommare i redditi complessivi dei familiari e poi dividere per dei coefficienti.

  • Zone terremotate

Un trattamento più favorevole è riservato agli edifici che sorgono in aree colpite da eventi sismici. Sugli edifici danneggiati dal sisma è possibile ottenere il Superbonus al 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la parte eccedente l’eventuale contributo per la ricostruzione.

  • Case popolari

Per gli interventi eseguiti da istituti case popolari, compresi quelli di persone fisiche sulle singole unità nello stesso edificio, e cooperative edilizie a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati ai propri soci, il Superbonus al 110% è fino al 31 dicembre 2023 per edifici in cui alla data del 30 giugno 2023 sarà stato eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo. Il beneficio pieno si ferma al 30 giugno 2023 per chi non avrà raggiunto il 60%.

Un’altra novità importante riguarda la cessione del credito. Per tirare fuori dalle secche molte imprese e condomini in difficoltà, i crediti d’imposta corrispondenti alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Image by Freepik

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Dal Decreto Aiuti-quater una stretta al Superbonus
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