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Esodo anticipato anche per chi è nel sistema contributivo puro. Le istruzioni dell’Inps
L’Istituto fa chiarezza sulle modalità di calcolo e liquidazione dell’assegno straordinario e dell’accompagnamento alla pensione per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
La gestione della fase di transizione dal lavoro alla pensione rappresenta, soprattutto per alcune categorie di lavoratori, un momento molto delicato per la tutela del reddito dei lavoratori anziani. Tra gli strumenti di scivolo pensionistico maggiormente utilizzati nel nostro ordinamento figurano l’isopensione (prevista dall’articolo 4 della Legge n. 92/2012) e gli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali (decreto legislativo n. 148/2015).
Queste prestazioni, ovviamente, non possono essere richieste liberamente da tutti i lavoratori. Si tratta di strumenti di esodo incentivato o gestione degli esuberi che richiedono specifici presupposti aziendali e di accordo collettivo.
Con la circolare n. 104 del 29 settembre scorso, l’INPS ha fornito, d’intesa con il Ministero del Lavoro, indicazioni operative fondamentali per la liquidazione di queste prestazioni nei confronti di una platea sempre più consistente: i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi a partire dal 1° gennaio 1996 e che ricadono, quindi, interamente nel sistema contributivo puro.
Che cosa prevede la misura
L’accompagnamento alla pensione permette ai lavoratori a cui mancano pochi anni al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata di uscire anticipatamente dall’azienda, percependo una prestazione a carico del datore di lavoro o dei Fondi di solidarietà fino al perfezionamento del diritto a pensione.
La particolarità analizzata dall’INPS riguarda il meccanismo di calcolo per chi non possiede anzianità contributiva antecedente al 1996. In questi casi, il calcolo dell’importo dell’assegno deve rispettare integralmente i criteri del sistema contributivo, basato sul montante individuale accumulato e sui coefficienti di trasformazione legati all’età del lavoratore al momento dell’accesso allo scivolo.
Durata massima delle prestazioni
Entrambi gli strumenti fungono da “ponte” temporaneo fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.
La durata massima dell’esodo varia da 60 mesi per l’assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà a 48 mesi per l’isopensione (con un’estensione eccezionale a 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026).
Durante questo arco temporale, il lavoratore riceve mensilmente un assegno di importo equivalente alla pensione maturata al momento dell’accesso alla prestazione di esodo, garantendo un passaggio senza interruzione di reddito verso il pensionamento effettivo.
- Anap
- Anap Confartigianato, Inps
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