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L’Inps, in una recente circolare, ha ribadito che sono esclusi dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga degenza o per fini riabilitativi. Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti,  con retta o mantenimento a totale  carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.

Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata dall’ente pubblico. In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato deve presentare idonea documentazione, rilasciata dall’istituto o comunità presso cui è ricoverato, che attesti l’esistenza e l’entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello a carico dell’interessato o dei suoi familiari. Il ricovero non significa “disconoscimento” del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di ricovero.

Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad esempio le residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica

Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da parte del disabile.

Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito. Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento.

Per maggiori informazioni è bene che gli interessati si rivolgano al Patronato Inapa.

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Indennità di accompagnamento
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