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Chi non paga il Ticket?

Benessere e Salute » Sanità e terza età: le rubriche ANAP Confartigianato » Servizi e prodotti sanitari » Esenti dal Ticket

Area Sanità

COSA: è il diritto di non pagare ticket sanitari in presenza di particolari requisiti/condizioni.

PER CHI:

  • bambini ed anziani con basso reddito familiare;
  • alcune categorie di pensionati;
  • disoccupati;
  • molte categorie di invalidi;
  • persone affette da particolari patologie;
  • cittadini che si sottopongono ad alcuni programmi di prevenzione.

Nel dettaglio sono esenti dal ticket i cittadini che appartengono alle seguenti categorie peraltro soggette a frequenti mutamenti normativi:

  • cittadini di età inferiore ad anni 6 o superiore ad anni 65, purchè appartenenti ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad Euro 36.151,98 (tale condizione viene dichiarata mediante “autocertificazione” al momento della prestazione);
  • cittadini ultrasessantacinquenni beneficiari di assegno (ex pensione) sociale nonché i familiari che risultano a loro carico (“autocertificazione”);
  • cittadini ultrasessantenni titolari di pensione al minimo ed i familiari che risultano a loro carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico (“autocertificazione”);
  • cittadini disoccupati ed i familiari a loro carico, purchè appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente non superiore ad Euro 8.263,31 aumentato ad Euro 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico (“autocertificazione”);
  • invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^ titolari di pensione diretta vitalizia (tesserino di esenzione generale);
  • invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^ (tesserino di esenzione parziale);
  • grandi invalidi del lavoro dall’80% al 100% di invalidità (tesserino di esenzione generale);
  • invalidi del lavoro con invalidità dal 67% al 79% (tesserino di esenzione generale – non esenti per farmaci);
  • invalidi del lavoro con invalidità dal 1% al 66% (tesserino di esenzione parziale);
  • infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (tesserino di esenzione parziale per il periodo di infortunio o di malattia professionale);
  • grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^ categoria (tesserino di esenzione generale);
  • invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2^ alla 5^ (tesserino di esenzione generale – non esenti per farmaci);
  • invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6^ alla 8^ (tesserino di esenzione parziale);
  • invalidi civili al 100% di invalidità con o senza indennità di accompagnamento (tesserino di esenzione generale);
  • invalidi civili con invalidità dal 67% al 99% (tesserino di esenzione generale – non esenti per farmaci);
  • invalidi civili minori di anni 18 con indennità di frequenza (tesserino di esenzione generale – non esenti per farmaci);
  • ciechi assoluti (tesserino di esenzione generale);
  • sordomuti (tesserino di esenzione generale – non esenti per farmaci);
  • cittadini danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue o somministrazione di derivati del sangue (tesserino di esenzione parziale);
  • vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (tesserino di esenzione generale);
  • tutte le coppie “a rischio” in epoca preconcezionale e le donna durante la gravidanza (esenzione attestata dal medico curante su ogni prescrizione per gli esami previsti da un apposito protocollo);
  • cittadini partecipanti a campagne di prevenzione autorizzate dalla Regione (solo per gli esami ritenuti necessari);
  • cittadini che si sottopongono ad accertamenti preventivi per alcuni tumori (solo per gli esami ritenuti necessari);
  • cittadini appartenenti a nuclei familiari con indice della situazione economica equivalente (ISEE:“redditometro”) non superiore a Euro 8.500,00 (esenti solo per farmaci);
  • cittadini affetti dalle patologie croniche e invalidanti incluse in un apposito elenco (tesserino di esenzione parziale);
  • cittadini affetti dalle patologie rare incluse in un apposito elenco (tesserino di esenzione parziale);
  • cittadini che si sottopongono ad esami finalizzati alla tutela della salute collettiva obbligatori per legge oppure disposti a livello locale in caso di epidemie;
  • cittadini che si sottopongono ad esami per l’avviamento al lavoro obbligatori per legge e non a carico del datore di lavoro;
  • cittadini che si sottopongono ad esami specifici prima di un ricovero ospedaliero programmato (al fine di diminuire la durata del ricovero);
  • cittadini che vengono dimessi dall’ospedale e devono ancora espletare alcuni accertamenti per la definizione della diagnosi od il completamento della terapia (entro 30 giorni dalla dimissione);
  • cittadini che si sottopongono ad esami connessi ad atti di donazione di sangue, organi e tessuti;
  • cittadini che si sottopongono ad accertamenti per lo stato di infezione di AIDS in quanto a rischio comportamentale o incidentale di infezione;
  • cittadini che si sottopongono alle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate dalla Regione;
  • studenti di ogni ordine e grado che vengono sottoposti ad accertamenti nell’ambito dei controlli di medicina scolastica;
  • minori di anni 18 che si sottopongono ad esami per l’avviamento alle attività sportive agonistiche.

Sono inoltre esenti da ogni ticket le prestazioni erogate in regime di ricovero ospedaliero (incluso day hospital) e le prestazioni erogate dai medici di medicina generale, dalla guardia medica territoriale e dai pediatri di libera scelta limitatamente alle prestazioni previste dai rispettivi Accordi di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

COME: a seconda della “causa” di esenzione si dovrà produrre:

  • “autocertificazione” per le esenzioni da reddito o da pensione sociale o da pensione al minimo o da disoccupazione;
  • “tesserino di esenzione” rilasciato dall’Azienda sanitaria locale sulla base di copia del verbale di riconoscimento dei vari tipi di invalidità (civile, di guerra, per servizio, per lavoro, ciechi e sordomuti);
  • “tesserino di esenzione” rilasciato dall’Azienda sanitaria locale sulla base di certificazione medica specialistica per le patologie croniche e invalidanti oppure rare;
  • “tesserino di esenzione” rilasciato dall’Azienda sanitaria locale sulla base di altre certificazioni o attestazioni sanitarie rilasciate da uffici pubblici preposti per ulteriori esenzioni (vittime del terrorismo, danneggiamento a causa di vaccinazioni, ecc.);
  • semplice prescrizione del medico su ricettario unico regionale con attestazione di esenzione in altri casi (gravidanza, accertamenti di prevenzione, infortunio sul lavoro, medicina scolastica, medicina dello sport, ecc.).
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